Abstract

Con ordinanza n. 18989 del 5.4.2022 la I Sezione Civile della Suprema Corte ha censurato una pronuncia della Corte di Appello di Bologna che, confermando il rigetto operato in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, aveva negato al nuovo marito della madre di una minore la possibilità di adottare la bambina ricorrendo al disposto di cui all’art. 44, c.1,lett.b) l.n.184/83

Riteneva difatti la Corte di Appello l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’accoglimento del ricorso, che avrebbe peraltro portato al trasferimento della responsabilità genitoriale in capo a tre persone, data la persistenza dei rapporti che la minore, seppur inserita appieno e con serenità nella nuova famiglia, continuava ad intrattenere con il padre biologico, da lei frequentato con regolarità, il quale era però impossibilitato a prendersene cura per ragioni economiche.
Tale assetto, ritenuto dai giudici pienamente soddisfacente, aveva portato la Corte territoriale a ritenere insussistente lo stato di abbandono e quindi l’interesse della minore ad essere adottata.
La Corte di Cassazione ha evidenziato la fallacia di tale ragionamento, richiamando la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, secondo la quale “il Giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono di un minore…deve accertare la sussistenza dell’interesse a conservare il legame con i suoi genitori biologici”, costituendo l’adozione legittimante il rimedio ultimo da adottare in assenza di tale interesse.
La decisione della Corte di Appello si poneva poi in contrasto anche con la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n.79, pubblicata il 28.3.2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.55 della legge 184/83 nella parte in cui prevede che l’adozione in casi particolari, a differenza dell’adozione piena, escluda qualsivoglia rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Nell’argomentare il rilievo di incostituzionalità, il Giudice delle leggi analizza i diversi presupposti applicativi dell’adozione in casi particolari, che appunto non richiede la situazione di abbandono del minore, ma si fonda sull’accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse di questi, ben potendo persistere i legami con la famiglia di origine creandosi “vincoli di filiazione giuridica che si sovrappongono a quelli di sangue”.
Nel caso concreto, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale, l’adozione della minore pare realizzare il suo precipuo interesse attraverso la realizzazione di legami parentali anche con la famiglia del genitore adottivo, avendo ormai la riforma della filiazione smentito la possibilità di esistenza di una sola famiglia, ed il principio di uguaglianza innovato profondamente lo status filiationis. L’identità del minore ben può essere connotata da una doppia appartenenza, che non può pertanto essere disconosciuta, pena la lesione del diritto costituzionale al mantenimento della propria identità.
Sulla scorta di tale esigenza di tutela la Corte Costituzionale ha rilevato il progressivo ampliamento del campo applicativo dell’adozione in casi particolari, dapprima solo residuale, proprio perché consente di prescindere dallo stato di abbandono richiesto per l’adozione piena, dimostrando “una precipua vocazione a tutelare l’interesse del minore …a mantenere relazione affettive già di fatto instaurate e consolidate” e chiarendo quindi che tale interesse del minore deve costituire il focus atto ad orientare le decisioni dei giudici.
La Cassazione nel caso di specie ha quindi ritenuto che l’adozione, da parte del ricorrente, della figlia della moglie, realizzasse il preminente interesse della minore pur in assenza di uno stato di abbandono, ed anzi nonostante la solidità del rapporto che la minore intratteneva con il padre.

Avv. Anna Sprio

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