Abstract

Una vicenda che ha visto coinvolta una Cliente dello Studio, socia al 30% di una Società a Responsabilità Limitata, ha offerto lo spunto per questa breve riflessione e analisi sull’efficacia vincolante – o meno – di una delibera assembleare con cui viene richiesto ai soci di erogare un finanziamento.

Nel caso di specie, l’Assemblea aveva deliberato l’erogazione di un finanziamento soci infruttifero, al fine di dotare la Società della liquidità necessaria per poter adempiere ad un accordo transattivo raggiunto nell’ambito di un contenzioso giuslavoristico.

La Cliente, non presente in Assemblea, si è dunque chiesta se la decisione assembleare dovesse ritenersi per lei vincolante, con conseguente obbligo di effettuare, in favore della società, il versamento deliberato.
La risposta (negativa) al quesito è stata ricavata da alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 19.06.2017 – Tribunale di Roma 08.01.2016), sulla scorta dei quali la delibera dell’assemblea di una società di capitali, avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento, non può appunto fondare un credito della società verso il singolo socio, occorrendo invece una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest’ultimo quanto all’assunzione dell’impegno al finanziamento.
In altre parole, la sola delibera assembleare non può far sorgere in capo al socio alcun impegno vincolante in merito all’erogazione del richiesto finanziamento, né può costituire per il medesimo socio un obbligo a stipulare un accordo in tal senso.

La delibera si atteggia, infatti, come una mera proposta contrattuale formulata dalla società che, per tradursi in un vero e proprio contratto, deve necessariamente ottenere l’adesione – espressa o, eventualmente, anche per fatti concludenti – del socio. Pertanto, in assenza di un successivo e specifico accordo con la società (da stipularsi preferibilmente in forma scritta, nonostante non vi sia per Legge alcun vincolo di forma), il socio si può dunque legittimamente rifiutare di ottemperare alla richiesta di finanziamento deliberata dall’Assemblea, senza dover temere eventuali iniziative giudiziarie ai suoi danni che, qualora proposte dalla società, verrebbero verosimilmente rigettate.

Tra l’altro, i principi espressi dalla giurisprudenza trovano applicazione anche nel caso in cui – diversamente dalla fattispecie che ha coinvolto lo Studio – il socio abbia presenziato all’Assemblea e si sia limitato a esprimere voto favorevole alla richiesta di un versamento in conto finanziamento soci. Difatti, se dal verbale assembleare non emerge, in termini chiari e univoci, la volontà del socio di assumersi l’impegno ad eseguire il finanziamento, il suo voto favorevole non è ritenuto di per sé idoneo a far sorgere l’obbligo di versare nelle casse sociali la somma deliberata, occorrendo anche in tal caso la conclusione di un ulteriore e distinto accordo tra socio e società.

Nulla quaestio, invece, sul fatto che la decisione di un socio di non concludere l’accordo di finanziamento proposto dalla società non può avere alcun riverbero sulla volontà negoziale agli altri soci, dal momento che ciascuno di essi può ritenersi pienamente ed autonomamente legittimato ad aderire alla richiesta della società, con la quale potrà ben  definire i termini e le condizioni del prestito.

In conclusione, se il socio non assume – espressamente o per infatti concludenti – l’impegno ad eseguire il finanziamento proposto dalla società a mezzo delibera assembleare, tale delibera, seppur assunta con il suo voto favorevole, non può far sorgere, in capo al medesimo, alcun obbligo di eseguire il versamento deliberato, e non può dunque fondare, nei suoi confronti, una valida e legittima pretesa creditizia della società.

Avv. Lorenzo Bramati

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