Avvocati dal 1958

 

“Che vuol dire «grande avvocato»? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. Utile è quell’avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».” 

– PIERO CALAMANDREI

Lo Studio

Nati nell’anno 1958 per iniziativa dell’avvocato Giuseppe Sprio che ha tramandato ai figli Anna e Giulio la passione per la professione e il rispetto dei suoi valori fondamentali, negli anni abbiamo vissuto una costante crescita, trasformandoci in una realtà moderna e strutturata.

Chi siamo

Aree di competenza

Area imprese

Un’offerta professionale di qualità rivolta alle aziende, per affrontare le urgenze e offrire sempre risposte di elevata qualità per permettere il raggiungimento dell’obiettivo in tempi rapidi.

Area privati

Offriamo specifica assistenza giudiziale e stragiudiziale nella gestione delle controversie inerenti i diritti dei singoli, con specifica competenza in materia di diritto di famiglia e successorio, nonché di tutela della proprietà e di altri diritti reali.

News giuridiche

La polizza vita può essere pignorata?

“Il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob” (Cass. Civ., sez. III, n. 10333/2018)

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Adozione in casi particolari: valutazione del preminente interesse del minore nonostante l’insussistenza dello stato di abbandono

Con ordinanza n. 18989 del 5.4.2022 la I Sezione Civile della Suprema Corte ha censurato una pronuncia della Corte di Appello di Bologna che, confermando il rigetto operato in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, aveva negato al nuovo marito della madre di una minore la possibilità di adottare la bambina ricorrendo al disposto di cui all’art. 44, c.1,lett.b) l.n.184/83

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